L'amministratore di sostegno: finalità e principi

Persona, identificata da un giudice, che si interessa di chi, per una menomazione fisica o psichica, è impossibilitato a provvedere ai propri interessi. Per richiederlo occorre presentare un ricorso al Tribunale Ordinario  

L’amministratore di sostegno è una misura giuridica di protezione introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. La figura dell’amministratore di sostegno (A.D.S.) rappresenta un’importante rivoluzione giuridica nella tutela delle persone più fragili, rappresentando un’alternativa adattabile, nel tempo, alle particolarità delle singole situazioni rispetto al precedente sistema delineato solo dall’interdizione[1] o dall’inabilitazione[2]).

Un nuovo strumento, più flessibile e quindi adattabile alla particolarità delle singole situazioni. L'amministratore di sostegno è una figura disciplinata dall’art. 404 del Codice Civile prevista per “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

 

[1] l’interdetto è equiparato a un minore, dunque è completamente privo della capacità legale di agire

[2] l’inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall’interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.

Che cos'è

La misura giuridica dell’amministratore di sostegno è uno strumento modificabile che può fornire alle persone vulnerabili un supporto, ridotto in termini di rappresentanza e d’assistenza) volto a preservare la capacità residua della persona e a rafforzare i principi di centralità della persona e di autodeterminazione.

Chi ha diritto all’amministratore di sostegno?

L’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti di persone che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovano nell’impossibilità di difendere i propri interessi anche parzialmente o temporaneamente.

In particolare, sono state disposte misure per seguenti condizioni:

  • Persone affette da infermità fisiche (es. ictus, malattie degenerative, malattie terminali, disabilità fisica, disabilità motoria, coma, stato vegetativo, cancro);
  • Persone affette da infermità e menomazioni psichiche (es. malattie mentali, ritardo mentale, autismo, morbo di Alzheimer, demenza, abuso di droghe, alcolismo, shopping compulsivo, gioco d’azzardo, in alcuni casi senza una diagnosi di ludopatia specifica).

Questa figura giuridica, pertanto, tutela le persone incapaci, attuando la minore limitazione possibile della capacità di agire, con la finalità di proteggerla da rischi e pericoli, promuovendo diritti e opportunità.

I compiti dell’amministratore di sostegno possono riguardare le seguenti aree, alternativamente o congiuntamente:

  • Cura della persona, che comprende la gestione della salute, ad esempio effettuare eventuali scelte sanitarie, relazionarsi con gli operatori sanitari, esprimere il consenso informato, e la gestione delle relazioni e aspetti sociali, come scegliere un luogo in cui vivere, avviare una psicoterapia, sostenere la ricerca di un lavoro;
  • Gestione del patrimonio, ovvero la gestione del reddito e del patrimonio dei beneficiari (stipendi, pensioni, gestione di beni mobili e immobili), con l’obiettivo di preservare le risorse finanziarie del beneficiario e soddisfare i bisogni ordinari e straordinari.

A seconda dello stato di salute e dell’autonomia residua del beneficiario, il giudice tutelare (G.T.) può decidere se l’amministratore di sostegno avrà il potere di agire come rappresentante esclusivo o semplicemente come assistente della persona.

Il procedimento per ottenere un provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione ovvero di quei procedimenti aventi natura volontaria e nei quali si richiede il riconoscimento giuridico di uno stato personale o di un interesse individuale.

La competenza è riconosciuta in particolare al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, il quale provvede alla nomina di un amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione del suo patrimonio e può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Quali sono i soggetti legittimati alla richiesta?

  • Lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • Il coniuge o la persona stabilmente convivente;
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;
  • Il tutore o il curatore;
  • Il Pubblico Ministero;
  • I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, poiché a conoscenza di fatti che rendono opportuno avviare un procedimento di amministrazione di sostegno.

Quali sono i passaggi necessari per presentare la domanda di amministrazione di sostegno?

  • Richiedere una certificazione nella quale sia specificata la diagnosi, il programma di cura, precisando l'eventuale urgenza e se il paziente debba essere sottoposto ad esami invasivi (per autorizzare l'amministratore di sostegno alla firma dei consensi informati);
  • Reperire la modulistica necessaria alla presentazione del ricorso, presso la cancelleria del giudice tutelare, online attraverso i siti web, oppure recandosi agli uffici dei Servizi Sociali territoriali, nella quale sarà indicata la documentazione da allegare;
  • Presentare il ricorso al Tribunale Ordinario – Cancelleria volontaria giurisdizione per la nomina dell'amministratore di sostegno;
  • Il giudice tutelare, valutato il ricorso, fisserà la data dell'udienza durante la quale dovrà sentire personalmente l'individuo cui la richiesta di amministrazione si riferisce. Nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato a recarsi in udienza (perché ricoverato e non nelle condizioni di essere trasportato) sarà il giudice tutelare a recarsi nel luogo ove si trova la persona;

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

  • Il coniuge che non sia separato legalmente;
  • La persona stabilmente convivente;
  • Il padre, la madre;
  • Il figlio;
  • Il fratello o la sorella;
  • Il parente entro il quarto grado;
  • Il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • In caso di gravi cause, il G.T. può nominare un ADS di fiducia attingendo da un apposito elenco contenente nominativi di esperti in campo giuridico ed economico istituito presso ogni Tribunale oppure di volontari, appositamente formati, iscritti Registro comunale degli Amministratori di Sostegno.

Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento, assumendo il dovere di svolgere il suo incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Quali indicazioni deve contenere il decreto di nomina?

  • Le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno;
  • La dimora abituale del beneficiario;
  • Le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno allegando documentazione medica specialistica, che attesti l'infermità ovvero la menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
  • La durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • L'oggetto dell'incarico, ovvero degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
  • I limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario dispone;
  • La periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni socio-sanitarie del beneficiario
  • I nominativi con i relativi domicili dei parenti del beneficiario;


Iscriviti alla newsletter per ricevere i consigli degli specialisti del Bambino Gesù.


  • A cura di: Marzia Montesi, Alessio Boccali
    Servizi Sociali
  • in collaborazione con:

Ultimo Aggiornamento: 04  Agosto 2025 


 
 

COME POSSIAMO AIUTARTI?

 

CENTRALINO

  (+39) 06 6859 1

PRENOTAZIONI (CUP)

 (+39) 06 6818 1
Lunedì - Venerdì, 8.00 - 16.00
Sabato, 8.00 - 12.45

PRENOTAZIONI ONLINE


URP

Informazioni, segnalazioni e reclami  (+39) 06 6859 4888
Lunedì - Venerdì, 8.00 - 16.00
  urp@opbg.net


UFFICIO STAMPA

 (+39) 06 6859 2612   ufficiostampa@opbg.net

 


DONAZIONI

  (+39) 06 6859 2946   info.fond@opbg.net

LAVORA CON NOI
 

INVIA LA TUA CANDIDATURA


VIGILANZA

  (+39) 06 6859 2460
Tutti i giorni, 24 ore su 24

  vigilanza@opbg.net